Il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancito dal D.Lgs n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazioni all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall’onere di provare l’entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.”.