In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi, in deroga al principio generale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n.13533 del 2001.