MASSIMA
La nullità comminata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va connessa all’art. 1418 c.c., c. 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell’immobile.