Lo Studio Reggio d’Aci vince in Consiglio di Stato. Il Supremo Consesso amministrativo conferma la sentenza di primo grado e ribadisce che, in caso di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, va escluso il concorrente che ha presentato un progetto tecnico non conforme ai requisiti minimi della fornitura richiesta, non essendo possibile consentire una rettifica postuma di un elemento tecnico essenziale dell’offerta, pena la violazione del principio di par condicio.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 5 settembre 2018, n. 14
L’Adunanza Plenaria torna a interpretare l’art.105 del codice del processo amministrativo sulle ipotesi di rinvio al giudice di primo grado: la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche se riferita alla totale mancanza di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado.
Consiglio di Stato, Sez. V, 10/4/2018 n. 2168
Ai sensi dell’art. 104, comma 1, Cod. proc. amm. non è possibile introdurre per la prima volta nel giudizio di secondo grado censure, in fatto o in diritto, ulteriori o diverse rispetto a quelle contenuti negli atti ritualmente notificati in primo grado (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 16 gennaio 2017, n. 94). ll generale onere di specificità della domanda di parte si traduce, in un giudizio impugnatorio quale è il giudizio amministrativo di legittimità, nell’onere di specificità, in primo grado, dei motivi di impugnazione del provvedimento amministrativo e comporta, quale conseguenza logico-giuridica, il divieto dei nova in appello, da riferirsi sia agli atti impugnati che alle doglianze proposte
In presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante. Nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito.
Consiglio di Stato: “I concorsi universitari devono essere pubblicizzati”
I giudici amministrativi hanno decretato che l’università di Tor Vergata debba annullare la chiamata diretta, praticamente segreta, per Chirurgia che ha favorito un candidato unico. Il 2 luglio il processo penale per il rettore Novelli.
Novità giurisprudenziali
Sentenza….